Principi e Regolamento Associativo
Associazione Nazionale Città del Castagno
Statuto
Approvato dall’Assemblea dell’Associazione in data 16 dicembre 2013
Consulta lo Statuto ufficiale dell’Associazione. Gli articoli sono organizzati in sezioni espandibili per rendere la lettura più semplice e ordinata, mantenendo il testo integrale del documento.
▸Articolo 1Costituzione e denominazione
Articolo 1 — Costituzione e denominazione
1.1 È costituita l’Associazione, senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile,
denominata “Città del Castagno”.
1.2 Sono soci fondatori le seguenti Comunità Montane: Appennino Modena Est, della Garfagnana, del
Mugello-Alto Mugello e Val di Sieve, Valle del Santerno.
▸Articolo 2Sede
Articolo 2 — Sede
2.1 L’Associazione ha sede in Castelnuovo di Garfagnana (LU) presso l’Unione Comuni Garfagnana in Via
Vittorio Emanuele, 9.
2.2 L’Associazione potrà disporre di sedi e recapiti decentrati, a livello regionale o interregionale, in
relazione allo sviluppo dell’attività, alle esigenze organizzative.
▸Articolo 3Durata
Articolo 3 — Durata
3.1 La durata dell’Associazione è di cinquant’anni (50 anni), a decorrere dalla data della sua costituzione,
rinnovabili, e la stessa, può essere sciolta soltanto con delibera dell’Assemblea degli associati.
▸Articolo 4Marchio
Articolo 4 — Marchio
4.1 L’Associazione adotta un marchio che potrà essere utilizzato dai soci.
L’uso e la riproduzione del marchio saranno sottoposti a controllo di legittimità da parte dell’Associazione
stessa. L’uso non autorizzato o improprio del marchio sarà perseguito dall’Associazione a termine di legge.
▸Articolo 5Scopi
Articolo 5 — Scopi
5.1 L’Associazione ha i seguenti scopi:
a) Valorizzare, in collaborazione con Enti pubblici e privati e le Associazioni di categoria, i territori
interessati, il castagno, i suoi frutti e quanto da essi derivato.
b) Promuovere il ruolo che spetta agli Enti locali, nella valorizzazione e salvaguardia del territorio e
dell’ambiente delle zone castanicole particolarmente vocate, sollecitando e favorendo l’emanazione
di normative nazionali e regionali in materia.
c) Coordinare le singole manifestazioni promozionali e tecniche dedicate al castagno, consentendo la
partecipazione, con spazi adeguati, agli Enti associati. Favorire la promozione e la conoscenza delle
zone italiane produttrici di marroni e castagne mediante la divulgazione di carte turistiche, guide e
sussidi didattici.
d) Promuovere ed organizzare manifestazioni e convegni mirati alla possibilità di una maggiore
espansione commerciale dei prodotti castanicoli, al superamento della stagionalità dei consumi,
all’educazione al gusto ed alle tradizionali abitudini alimentari.
e) Operare per l’individuazione, il riconoscimento e la promozione di marchi d’origine protetta del
castagno per Regioni, Province o zone particolari, tenendone apposito registro.
f) Favorire e coordinare l’attività di ricerca e sperimentazione, sulle problematiche della coltivazione e
trasformazione del castagno, in collaborazione con Istituti Universitari ed altri centri di ricerca.
g) Favorire le attività collegate alla utilizzazione del legno di castagno ed ai suoi usi competitivi ed
innovativi.
h) Promuovere e sostenere il castagno in ambito europeo attraverso la partecipazione a progetti ed
iniziative internazionali.
i) Salvaguardare i castagneti e la loro produttività attraverso il controllo delle fitopatologie fungine ed
il contenimento di nuovi parassiti.
j) Promuovere l’arte e la cultura del castagno nelle varie accezioni.
k) Favorire la valorizzazione turistica e la promozione delle aree caratterizzate paesaggisticamente e
produttivamente dalla presenza del castagno.
5.2 L’Associazione ha struttura democratica, non ha finalità di lucro e durante la sua esistenza non potranno
essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5.3 L’Associazione opera in base a programmi operativi approvati dagli organi dell’Associazione per le
rispettive competenze, favorendo la concertazione tra gli Enti soci. In tale programma sono individuate e
definite le iniziative da svolgersi e le modalità di partecipazione operativa e finanziaria degli associati.
5.4 In fase di scioglimento, per qualunque causa, l’eventuale patrimonio dell’Associazione sarà devoluto
obbligatoriamente ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
▸Articolo 6Soci
Articolo 6 — Soci
6.1 Oltre ai soci fondatori, come individuati dall’art. 1, comma 2, possono far parte dell’Associazione
Nazionale “Città del Castagno”:
a) I Comuni singoli, loro Consorzi ed Unioni, le Comunità Montane, le Province, Regioni, gli Enti
gestori dei Parchi Nazionali, Regionali e Provinciali, le Associazioni di Castanicoltori che svolgano
tradizionali manifestazioni promozionali denominate Fiere o Mostre del castagno o abbiano,
comunque, patrimoni castanicoli da valorizzare.
b) I G.A.L, i Consorzi e le Associazioni di tutela di marroni, castagne o farine riconosciuti od in fase di
riconoscimento quali prodotti DOP – IGP –ecc.
c) Le Associazioni anche a carattere culturale che abbiano come prevalente attività la promozione della
filiera del castagno.
d) Università o loro articolazioni, Istituti scolastici, musei ed eco-musei e soggetti gestori di aree
protette, persone singole che intendono partecipare e sostenere gli scopi dell’Associazione.
6.2 E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
6.3 Le domande di adesione saranno valutate dal Consiglio Direttivo e sottoposte all’esame e
all’approvazione dell’Assemblea che decide in merito all’ammissione di nuovi soci. La richiesta di adesione
si intende per tutta la durata dell’Associazione, salvo recesso o decadenza di cui all’art. 7.
6.4 Tutte le categorie dei soci partecipano, con pari doveri e diritti, alla vita dell’Associazione ed alle sue
attività e si impegnano a versare la quota annuale di adesione.
6.5 Ogni associato ha diritto ad un voto escluso quelli al precedente art. 6 - comma 1 – lettera d)
▸Articolo 7Recesso e decadenza
Articolo 7 — Recesso e decadenza
7.1 Il socio può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione, salvo adempimento degli interi obblighi
maturati, dandone formale comunicazione al Presidente.
7.2 La qualità di socio viene automaticamente meno in caso di mancato adempimento agli obblighi
contributivi, previa diffida, da parte del Presidente, ad adempiere entro un termine. La decadenza è
pronunciata dall’Assemblea, decorso il termine indicato nella diffida di cui sopra. In attesa della
determinazioni dell’Assemblea, è sospeso automaticamente qualunque diritto connesso allo status di Socio
(ivi compresa la partecipazione del proprio rappresentante agli Organi dell’Associazione), senza necessità di
ulteriore comunicazione.
7.3 E’ facoltà insindacabile dell’Assemblea deliberare la decadenza dei Soci per altri motivi. In questo caso,
la deliberazione deve essere assunta con la maggioranza dei 3/4 dei voti validi.
7.4 In ogni caso di recesso o decadenza, nulla sarà dovuto al Socio recedente o decaduto.
▸Articolo 8Organi
Articolo 8 — Organi
8.1 Sono Organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
▸Articolo 9Assemblea dei Soci – Composizione
Articolo 9 — Assemblea dei Soci – Composizione
9.1 L’Assemblea dei soci è composta dai rappresentanti dei soci indicati all’art. 6 dello Statuto.
▸Articolo 10Assemblea dei Soci – Convocazione
Articolo 10 — Assemblea dei Soci – Convocazione
10.1 L’Assemblea dei soci è sovrana; essa viene convocata in seduta ordinaria e straordinaria. La
convocazione è fatta dal Presidente, con preavviso di almeno 15 giorni, ogni qualvolta sia ritenuto utile,
mediante lettera, telegramma, fax, e-mail, sms, o altro mezzo, anche su conforme deliberazione del Consiglio
Direttivo, con avviso a tutti i soci e relativa pubblicazione sul sito web dell’Associazione Nazionale “Città
del Castagno”.
L’Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno due volte l’anno. Le riunioni si potranno tenere nelle sedi
degli Enti associati o in altre sedi istituzionali.
10.2 L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno 15 giorni, anche su
deliberazione conforme del Consiglio Direttivo, ogni volta che questi ne riconosca la necessità oppure ogni
volta che ne facciano richiesta, per iscritto, almeno un terzo dei soci.
10.3 Per prendere parte all’Assemblea occorre essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi
relativi all’anno solare precedente la convocazione.
10.4 I Soci inadempienti di cui al precedente comma non concorrono alla formazione del numero legale per
la validità della seduta.
10.5 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario
o dall’altro Vice Presidente o da altro membro scelto dall’Assemblea medesima.
Le modifiche del presente statuto possono essere adottate solo a maggioranza dei voti spettanti agli associati.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno 3/4 dei voti spettanti agli associati.
▸Articolo 11Assemblea dei Soci – Funzioni
Articolo 11 — Assemblea dei Soci – Funzioni
11.1 Le funzioni dell’Assemblea sono:
a) Elezione e rinnovo, anche parziale, del Consiglio Direttivo;
b) Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti;
c) Approvazione programma operativo annuale e pluriennale e loro periodica verifica;
d) Approvazione ed eventuale revisione dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento
dell’Associazione;
e) Ammissione nuovi soci su proposta del Consiglio Direttivo;
f) Dichiarazione di decadenza dei soci;
g) Deliberazione sulle proposte del Consiglio Direttivo e dei singoli soci;
h) Istituzione di commissioni e relativi incarichi e compiti;
i) Determinazione della quota annuale di adesione dei soci anche in relazione ai programmi
dell’Associazione;
j) Approvazione rendiconto finanziario annuale.
11.2 l’Assemblea può nominare un Presidente onorario tra personalità che hanno onorato il nome e l’attività
dell’Associazione rendendolo partecipe ai momenti più significativi della vita associativa.
▸Articolo 12Assemblea dei Soci – Funzionamento
Articolo 12 — Assemblea dei Soci – Funzionamento
12.1 L’Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti i rappresentanti della maggioranza dei
soci di cui alle lettere a) b) c) dell’art. 6 comma 1 in regola con gli obblighi contributivi di cui al comma 3
dell’art. 10. In seconda convocazione, che può avere luogo nella stessa giornata, purché inserita nell’avviso
di convocazione, l’Assemblea è valida con la presenza di qualsiasi numero dei soci in possesso dei requisiti
richiesti per la prima convocazione.
12.2 I soci possono delegare altri soci a rappresentarli in Assemblea, ogni socio può avere un massimo di due
deleghe.
12.3 All’Assemblea partecipa il legale rappresentante dell’Ente associato o un suo delegato, permanente o
per la seduta.
12.4 E’ ammessa la partecipazione tramite Videoconferenza. Nell’avviso di convocazione dovranno essere
indicate le modalità tecniche di collegamento del luogo ove si troveranno il Presidente e il Segretario.
12.5 Le deliberazioni sono valide quando ottengono i voti della maggioranza dei soci presenti; in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
12.6 I membri dell’Assemblea dei soci restano in carica, anche in caso di decadenza dalle Amministrazioni
di appartenenza, fino alla nomina dei sostituti.
12.7 Quando è regolarmente convocata e costituita, l’Assemblea rappresenta l’universalità degli associati e le
deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o
dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.
12.8 Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale, firmato dal Presidente della stessa e dal
Segretario verbalizzante. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le
modalità ritenute più idonee a garantire la massima diffusione.
▸Articolo 13Commissioni
Articolo 13 — Commissioni
13.1 L’Assemblea, al fine di raggiungere i compiti statutari, può costituire Commissioni di scopo fissandone
le competenze e la durata.
13.2 L’Assemblea fissa il numero dei componenti tra i soci come individuati all’art. 6.
13.3 La Commissione elegge al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.
13.4 la Commissione relaziona periodicamente al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
▸Articolo 14Consiglio Direttivo – Nomina, Composizione
Articolo 14 — Consiglio Direttivo – Nomina, Composizione
14.1 Il Consiglio Direttivo, nominato dall’Assemblea tra i propri componenti, legali rappresentanti o delegati
permanenti dei soci di cui alle lettere a) b) c) - comma 1- dell’art. 6, è composto da un numero di 7 membri
compresi il Presidente e due Vice Presidenti, e dura in carica 5 anni.
Il Consiglio Direttivo può essere rieletto.
I soci istituzionali (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Enti Parco
Nazionali/Regionali/Provinciali) dovranno essere rappresentati, nell’ambito del Consiglio Direttivo, da
almeno il 50% +1 rispetto al totale dei componenti.
In caso di rinnovo totale il Consiglio rimane comunque in carica, per gli affari correnti, fino ad avvenuta
sostituzione.
14.2 I membri del Consiglio Direttivo che perdono il requisito di legale rappresentante o delegato
permanente dell’Ente o Associazione di appartenenza, vengono sostituiti nel corso della prima riunione utile
dell’Assemblea, e restano in carica fino alle nuove nomine.
▸Articolo 15Consiglio Direttivo – Funzioni
Articolo 15 — Consiglio Direttivo – Funzioni
15.1 Le Funzioni del Consiglio Direttivo sono:
a) Deliberazioni sulla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, con riferimento al presente
Statuto, alle deliberazioni e ai programmi approvati dall’Assemblea;
b) Espressione di un parere argomentato circa l’ammissibilità di nuovi soci e sulla decadenza di soci
inadempienti o che realizzino iniziative in contrasto con gli scopi associativi;
c) Verifica semestrale circa lo svolgimento del programma approvato dall’Assemblea;
d) Nomina del Direttore – Coordinatore Tecnico e ne fissa il compenso in ragione delle competenze
professionali richieste;
e) Nomina del Segretario utilizzando, prioritariamente, le competenze e le professionalità esistenti
all’interno degli Enti associati.
f) Organizzazione di un apparato tecnico – amministrativo che supporti il funzionamento delle attività
dell’Associazione;
g) Attribuzione di consulenze ed incarichi professionali mirati alla realizzazione di particolari
programmi;
h) Gestione economico-finanziaria dell’Associazione e la predisposizione del rendiconto finanziario e
del piano annuale.
▸Articolo 16Consiglio Direttivo – Funzionamento
Articolo 16 — Consiglio Direttivo – Funzionamento
16.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce, con preavviso di dieci giorni, almeno due volte l’anno ed ogni
qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di 1/3 dei suoi membri. Della convocazione del
Consiglio è data notizia sul sito web dell’Associazione Nazionale “Città del Castagno”.
16.2 Il luogo della riunione può essere diverso dalla sede dell’Associazione.
16.3 E’ ammessa la partecipazione tramite Videoconferenza. Nell’avviso di convocazione dovranno essere
indicate le modalità tecniche di collegamento del luogo ove si troveranno il Presidente e il Segretario.
16.4 Il Consiglio Direttivo e le relative deliberazioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei
suoi membri.
16.5 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
16.6 Le deliberazioni del Consiglio, per essere valide, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha
presieduto la riunione e dal Segretario verbalizzante.
16.7 Alle sedute del Consiglio Direttivo possono intervenire, senza diritto di voto, i soci di cui all’art. 6.
16.8 Qualora la seduta del Consiglio Direttivo regolarmente convocata, risultasse infruttuosa per mancanza
del numero dei partecipanti richiesti per la validità della seduta, eventuali decisioni urgenti su argomenti
iscritti all’ordine del giorno saranno adottate, a maggioranza, dall’Ufficio di Presidenza costituito dal
Presidente e dai Vice – Presidenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
▸Articolo 17Il Presidente
Articolo 17 — Il Presidente
17.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la
rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in
giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Egli convoca e presiede l’Assemblea dei soci, il
Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni e firma tutti gli atti dell’Associazione.
17.2 Il Presidente è eletto dall’Assemblea, contestualmente al Consiglio Direttivo o nella prima seduta utile
qualora la carica risulti vacante e comunque si rinnova contestualmente allo stesso, tra i legali rappresentanti
dei soci o loro delegati permanenti, previa presentazione di candidature da parte degli associati aventi diritto.
Le candidature alla presidenza devono essere presentate almeno sette giorni prima della riunione
dell’Assemblea convocata per la nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente. Il Presidente, rimane
comunque in carica fino alla nuova nomina.
▸Articolo 18I Vice Presidenti
Articolo 18 — I Vice Presidenti
18.1 I Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri
componenti, coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento e possono ricevere
dal Presidente delega di firma e di rappresentanza anche con riferimento a specifiche aree di attività o
geografiche.
In caso di dimissioni, di recesso, o di decadenza del Presidente, il Vice Presidente vicario, o, in caso di
inerzia, l’altro Vice Presidente, a pena di decadenza dovrà provvedere all’immediata convocazione
dell’Assemblea per procedere all’elezione del nuovo Presidente.
18.2 I Vice Presidenti rimangono in carica per la durata del mandato del Presidente.
▸Articolo 19Gratuità degli incarichi elettivi.
Articolo 19 — Gratuità degli incarichi elettivi.
19.1 Tutti gli incarichi degli organi elettivi sono gratuiti.
19.2 Il Consiglio Direttivo dispone in merito al rimborso di spese di viaggio e soggiorno a favore dei propri
componenti e della struttura di supporto, per particolari attività rientranti negli scopi dell’Associazione.
▸Articolo 20Direttore – Coordinatore Tecnico
Articolo 20 — Direttore – Coordinatore Tecnico
20.1 Il Direttore – Coordinatore Tecnico:
a) Cura
la
gestione
tecnico-amministrativa-finanziaria
dell’Associazione,
garantendo
il
perseguimento degli obiettivi della medesima;
b) Cura la corretta esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e le
disposizioni del Presidente;
c) Partecipa alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ai quali organi relaziona
periodicamente circa l’attività gestionale dell’Associazione;
d) Svolge congiuntamente al Segretario attività di supporto tecnico-amministrativo agli organi
dell’Associazione.
▸Articolo 21Segretario
Articolo 21 — Segretario
21.1 Il Segretario dell’Associazione:
a) Partecipa alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curandone la verbalizzazione;
b) Cura i rapporti con il Presidente, i Vice- Presidenti e i componenti degli organi;
c) Predispone, su direttiva del Presidente, gli atti di convocazione degli organi;
d) Svolge congiuntamente al Direttore - Coordinatore Tecnico, attività di supporto tecnico-
amministrativo agli organi dell’Associazione.
▸Articolo 22Patrimonio e finanziamento dell’Associazione
Articolo 22 — Patrimonio e finanziamento dell’Associazione
22.1 Il patrimonio dell’associazione è composto da:
a) Gli eventuali contributi previsti da leggi, disposizioni, progetti comunitari, nazionali, regionali,
locali;
b) I contributi pubblici e/o privati volontari o straordinari;
c) I lasciti o le donazioni, nonché i proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;
d) Proventi da attività operative, di consulenza, progettazione e gestione di attività per conto di Enti e
privati.
22.2 I soci di cui all’art. 6 partecipano al finanziamento delle spese di funzionamento e delle attività
sviluppate dall’Associazione con quote annuali il cui importo è determinato dall’Assemblea in relazione alle
diverse categorie di soci ivi previste.
22.3 Le quote rimangono fissate per gli esercizi futuri salvo diversa determinazione dell’Assemblea. Le
quote si intendono versate nei termini utili per la partecipazione alla vita associativa entro il 31 dicembre di
ciascun anno.
▸Articolo 23Esercizio finanziario
Articolo 23 — Esercizio finanziario
23.1 L’esercizio finanziario va dall’1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.
▸Articolo 24Libri sociali
Articolo 24 — Libri sociali
24.1 Costituiscono libri sociali obbligatori dell’Associazione:
a) Il libro dei soci;
b) Il libro dei verbali dell’Assemblea;
c) Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
24.2 I libri sociali, redatti anche in formato digitale, devono essere conservati nella sede sociale.
▸Articolo 25Norme Transitorie e finali
Articolo 25 — Norme Transitorie e finali
25.1 La composizione del Consiglio Direttivo previsto dall’art. 14 – comma 1 – si applica dal rinnovo a
seguito delle elezioni amministrative del 2014.
25.2 Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia ai Regolamenti associativi ovvero alle norme del
Codice civile, se applicabili.
Scarica lo Statuto Completo
Consulta e scarica la versione ufficiale dello Statuto dell'Associazione Nazionale Città del Castagno, approvato dall'Assemblea dell'Associazione in data 16 dicembre 2013.
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